Patente a punti e responsabilizzazione del committente nei cantieri temporanei e mobili

La “patente” come condizione per operare nei cantieri temporanei o mobili – Il decreto legge n.19/2024 (cosiddetto decreto PNRR) già prima della conversione in legge ha previsto la riscrittura dell’art. 27 del TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi, articolo nella versione previgente intitolato a “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”.

La legge di conversione del predetto decreto – la legge n.56 del 29 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del successivo 30 settembre – ha confermato la riscrittura dell’art. 27 – ora dotato di un titolo parzialmente diverso: “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – apportando delle modifiche a quanto inizialmente previsto dal decreto legge.


Della versione dell’art. 27 del TU, derivante dalla legge di conversione n. 56/2024, si ricava che:

-a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o   mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del TU sono tenuti al possesso di una specifica “patente … rilasciata, in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di una serie di requisiti”;

– i requisiti richiesti, autocertificati secondo le disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR n445/2000), sono: iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal medesimo TU; possesso del DURC in corso di validità; possesso del documento di valutazione dei rischi nei casi previsti dalla normativa vigente; possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente; avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

– nelle more del rilascio della patente è comunque consentito l’esercizio dell’attività negli anzidetti cantieri, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro;

– la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti, consentendo di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti;

-il punteggio della patente subisce decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al decreto legge (vedilo riportato di seguito). Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave;

-ai fini di cui sopra, sono considerati provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze ingiunzione  per sanzioni amministrative divenute definitive;

-gli infortuni sul lavoro da cui derivi la morte del lavoratore o una inabilità permanente, assoluta o parziale, legittima l’Ispettorato nazionale del lavoro a sospendere, invia cautelare, la patente per dodici mesi, con la possibilità dell’impresa o del lavoratore autonomo di ricorrere, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente;

– la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività di cui all’articolo 14 del medesimo TU;

-con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

–  in mancanza della patente o del documento equivalente previsto per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro della Unione europea o di un documento di uno  Stato non appartenente all’Unione europea riconosciuto secondo la legge italiana, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000 non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del TU, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 36/2023), per un periodo di sei mesi;

-le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti;

– gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai punti precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente;

– sono esclusi dall’obbligo della patente colo che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA richiesta per l’esecuzione di appalti di lavori indetti da Pubbliche Amministrazioni. In particolare, esclude la necessità della patente la “qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III” e, quindi, per lavori di importo dei lavori pari o superiore a euro 1.033.000;

– con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative,  il sistema della patente può essere esteso anche ad ambiti di attività diversi dai cantieri temporanei o mobili. 

La responsabilizzazione del committente – L’art. 90 del TU da tempo responsabilizza il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, chiedendogli di effettuare una serie di verifiche e acquisire alcune dichiarazioni (sulla l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare; sull’organico medio annuo e su altri aspetti).

Ora, dopo il decreto legge n. 19/2024 e la relativa legge di conversione, al committente anche di verificare anche “il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 [del TU, illustrato sopra] nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA”. 

La violazione di questa incombenza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro. 

1. Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi – 5 PUNTI 

2. Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione – 3 PUNTI 

3. Omessi formazione e addestramento – 2 PUNTI

4. Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del responsabile: 3  PUNTI

5. Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza – 3 PUNTI

6. Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto – 2 PUNTI 

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto – 3 PUNTI 

8. Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno –  2 PUNTI 

9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi – 2 PUNTI

10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi – 2 PUNTI

11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) – 2 PUNTI

12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – 2 PUNTI 

13. Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto – PUNTO  1

14. Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 – PUNTI 3

15. Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche – PUNTI 3

16. Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 – PUNTI 3

17. Omessa valutazione del rischio di annegamento – PUNTI 2

18. Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie – PUNTI 2

19. Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi – PUNTI 3

20. Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 – PUNTI  1

21. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 – PUNTI 1

22.Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 – PUNTI 2

23. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 – PUNTI 3

24. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23- PUNTI 1 

25. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni – PUNTI 5 

26. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro – PUNTI 8 

27. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro – PUNTI 15 

28. Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto – PUNTI 20 

17/05/2024 – Fonte www.lavorosi.it

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