4.11.24 – www.lavorosi.it
Con l’ interpello n. 6/2024 , pubblicato in risposta all’ istanza presentata dal Consiglio Nazionale degli ingegneri , Il Ministero del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla formazione del preposto.
Quella del preposto è una figura centrale nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ragione delle sue competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, il preposto sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione e l’osservanza degli obblighi di legge , nonché delle disposizioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza. Nel caso in cui vengano rilevati comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite , tra le prerogative del preposto c’è la possibilità di interrompere l’attività lavorativa e informare i superiori.
A tal fine, l’ art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che tale figura riceva una formazione specifica e adeguata al ruolo, con contenuti; modalità ( interamente in presenza ) e cadenza dell’aggiornamento periodico definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato – regioni.
Proprio su quest’ ultimo aspetto si concentra l’ interpello n. 6/2024 del Ministero del Lavoro, con cui viene chiarita la cadenza periodica dell’ aggiornamento formativo.
Il quesito – Il comma7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, riformato dal D.L. n. 146 /2021, ha specificato i nuovi obblighi in materia riducendo da cinque a due anni la periodicità minima dell’aggiornamento formativo per il preposto. Le incertezze normative derivano dal fatto che, ad oggi, resta in vigore l’accordo Stato – Regioni del 2011 nel quale sono specificate modalità e durata della formazione con un periodicità quinquennale. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi chiesto chiarimenti in merito alla cadenza periodica con cui devono essere effettuati gli aggiornamenti formativi.
La risposta – La Commissione ha affermato che, fino alla conclusione e approvazione di un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, la formazione obbligatoria per i preposti continua a seguire regole stabilite dall’accordo del 2011 con tempistiche di aggiornamento quinquennali.
Questa interpretazione si basa su una lettura attenta del quadro normativo e si allinea con le disposizioni vigenti, confermando che il comma 7-ter, pur introducendo l’obbligo di aggiornamento biennale, non può prevalere su quanto stabilito nell’accordo del 2011 senza una formalizzazione di un nuovo accordo concordato tra Stato e Regioni.
Ciò non toglie che le aziende possano procedere discrezionalmente con un aggiornamento biennale in attesa di un nuovo accordo che renda operativi i nuovi obblighi.
Fonte: Min. Lavoro