Legge di Bilancio 2024 (Legge 30.12.2023 n. 213)

interventi in materia di lavoro

In data 30 dicembre u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023 – Supplemento Ordinario n. 40) la legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (allegata). 

Di seguito gli interventi in materia di lavoro e previdenza più rilevanti. 

1) Conferma del taglio del cuneo fiscale (art. 1, coma 15)

Trova conferma per tutto il 2024 il taglio del cuneo fiscale/contributivo per i dipendenti sia pubblici che privati

L’ esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori viene riconosciuto con le medesime modalità del 2023 nella misura del 6%, per le retribuzioni con imponibile non eccedente i 2.692 € mensili, e nella misura del 7% per retribuzioni non eccedenti l’importo mensile di 1.923 €. 

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti mensili sono considerati al netto dei ratei di tredicesima eventualmente erogati nei singoli mesi (cfr. Circ. n. 7 del 24.01.2023 e mess. n. 1932 del 24.05.2023). L’esonero non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

2) Soglia di esenzione dei fringe benefits (art. 1, commi 16 e 17)

Le norme prevedono, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste: 

  • nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 € (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 € per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ed a 1.000 € per gli altri lavoratori dipendenti
  • nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. 

Confermato quindi anche nel 2024 l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit ma dai 258,23 € ordinari si passa a 2.000 € per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 € per gli altri lavoratori dipendenti. 

Nel regime di esenzione possono dunque essere ricomprese le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa. Restano confermate le modalità di fruizione esposte dall’ Agenzia delle Entrate e dall’ INPS rispettivamente con la circ. n. 23/E del 1.08.2023 e circ. n. 49 del 31.05.2023.

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all’art. 12, c. 2, TUIR, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 €, ovvero a 2.840,51 € nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). 

Al fine del beneficio, secondo l’interpretazione già seguita dall’Agenzia delle entrate in relazione alla precedente norma transitoria (concernente il periodo di imposta 2023), la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, sono esplicitamente ricompresi nell’ambito dell’articolo 6 i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati. 

3) Detassazione premi produttività (art. 1, comma 18) 

La Legge di Bilancio (art. 1 comma 18) conferma anche per l’anno 2024 la riduzione (5%) dell’aliquota Irpef a titolo di imposta sostituiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti relative ai premi di produttività. 

La volontà del Governo di mantenere l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% rientra tra le misure volte alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed è in linea con l’obbiettivo di incentivare l’utilizzo di sistemi premiali connessi all’incremento della produttività aziendale, anche a fronte dei positivi dati rilevati dal Ministero del Lavoro circa l’andamento del deposito dei contratti collettivi che prevedono premi di risultato e partecipazione agli utili d’impresa. 

Il premio di risultato “detassato” (introdotto nella versione attuale dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede la possibilità di applicare su somme riconosciute a titolo premiale un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali

Anche per l’anno 2024 l’aliquota di tale imposta sostitutiva è confermata al 5%. 

Restano invariati i limiti e le condizioni previste dalla Legge e dalle note di prassi dell’Agenzia delle Entrate per consentire il beneficio della cosiddetta “detassazione”. 

L’aliquota agevolata (5% per il 2024) è applicabile a fronte premi di risultato, erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/2015, di ammontare variabile (comunque entro un limite complessivo “premiale” per singolo lavoratore non superiore a 3.000€ lordi) la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con specifico decreto del Ministero del Lavoro, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. 

Il particolare regime fiscale di “detassazione” trova applicazione esclusivamente per i titolari di reddito di lavoro dipendente (nell’anno precedente l’erogazione del premio) di ammontare non superiore ad € 80.000. 

4) Decontribuzione lavoratrici madri (art. 1, commi 180 – 182) 

Come ulteriore misura a favore della genitorialità e della famiglia e fermo restando l’esonero contributivo (temporaneo) previsto per i lavoratori subordinati rientranti entro determinati limiti di

reddito, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 viene introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 180) e limitatamente per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico). 

Per tali lavoratrici è riconosciuto un esonero del 100% (entro il limite massimo di 3.000 € annui/250,00 mensili) della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. 

Per il 2024 (periodi paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) in via sperimentale, l’esonero è riconosciuto, anche alle lavoratrici madri di 2 (due) figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compi-mento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 

5) Bonus asili nido (art. 1, comma 177) 

Nell’ambito delle misure di incentivo alla natalità la Legge di bilancio prevede un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. 

L’aumento interessa i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a 10 anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 €. 

In particolare, misura dell’incremento è pari a: (i) 600 € annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 €; (ii) 1.100 € annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 € e pari o inferiore a 40.000 €, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 € annui. 

6) Trattamento integrativo settore turistico-alberghiero (art. 1, commi 21-25) 

In favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turistico-alberghiero, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito inferiore ai 40 mila €, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale volta a garantire la stabilità occupazionale ed a sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore. 

Detta misura consiste nel riconoscimento, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, di una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. La somma riconosciuta a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore con possibilità di recupero in compensazione. Per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del contributo, la Legge di bilancio stanzia 81,1 milioni di € per il 2024. 

7) Congedo parentale (art. 1, comma 179) incremento dell’indennità economica 

Nel quadro degli interventi in favore della genitorialità, come già per il 2023, il legislatore con la legge di Bilancio 2024, interviene nuovamente attraverso le disposizioni contenute all’art. 36, sulla

disciplina sull’istituto del congedo parentale attraverso un parziale potenziamento della prevista indennità economica erogata dall’INPS

Fermo restando quindi i limiti di durata massima complessiva (tra i due genitori) e le modalità di fruizione che rimangono invariate, dal 1° gennaio 2024 (e fino al 31 dicembre 2024) i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, di: 

  • due mesi (per il solo 2024) di congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura dell’80%; 
  • per gli ulteriori mesi fruibili l’indennità riconosciuta resta confermata nella misura standard del 30%. 

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità. 

Vale la pena di sottolineare che trattandosi di misura di carattere strutturale a partire dal 2025, l’indennità riconosciuta dall’INPS sarà pari a: 

  • un mese di congedo parentale (in alternativa tra i due genitori) indennizzato nella misura dell’80% per il primo mese; 
  • un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura del 60%; 
  • indennità standard pari al 30% per i mesi successivi. 

8) Assunzione vittime di violenza (art. 1, commi 191 – 193) 

La Legge di bilancio riconosce uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. 

Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 € annui e per la durata di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. 

9) ISCRO (ART. 1 commi da 142 a 155) 

In favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, la Legge di Bilancio riconosce a regime l’istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO). 

Tale indennità viene riconosciuta per un massimo di sei mensilità in favore di quei soggetti che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti: a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b) non sono beneficiari di Assegno di inclusione; c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda; d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 €, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat; e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f) sono titolari di partita Iva attiva da almeno tre anni.

10) Incremento contribuzione Gestione Separata (art. 1, commi 154) 

A decorrere dall’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari a 0,35 punti percentuali. 

11) Proroga ammortizzatori sociali (art. 1, commi 168 – 176) 

A valere sul Fondo Sociale per l’occupazione, la Legge di bilancio proroga alcune misure di integrazione salariale previste per particolari situazioni o categorie di lavoratori quali le indennità previste per i lavoratori dei call center (comma 168) e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio ( coma 169 ), la CIGS per le imprese che cessano l’attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille ( comma 170 ) , l’integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva ( comma 173 ), il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate ( comma 171 ) . 

Inoltre vengono stanziate ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (comma 175 e 176) e per la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale. 

12) Pensioni – sintesi delle misure. 

La Legge di Bilancio 2024 per esigenze di finanza pubblica prevede delle restrizioni sul capitolo previdenza. 

È confermata la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia, chi aderirà nel 2024 avrà l’assegno un po’ più leggero: (i) l’intera pensione sarà infatti calcolata con il sistema contributivo e non più con il sistema misto; (ii) La misura dell’assegno non potrà essere superiore a 2.272€ lordi al mese (quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell’età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali (cioè 2.840€). 

Aumenta la durata delle finestre mobili, che rappresenta il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico. Rispetto agli attuali tre mesi (sei mesi per i dipendenti pubblici) l’attesa sale a sette mesi per i privati e a nove mesi per i dipendenti pubblici. 

Confermato l’incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%). 

Chi ha maturato i requisiti di «Quota 103» entro il 31 dicembre 2023 mantiene le condizioni più favorevoli previgenti. 

Opzione donna. La Legge di bilancio eleva il requisito dell’età anagrafica (da 60 a 61 anni) e consente così l’accesso anticipato al trattamento pensionistico “ Opzione Donna “, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) con un un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, oltre ad essere, alternativamente, in possesso di uno dei seguenti requisiti: (i) assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado

convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; (ii. abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%; (iii) siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa del MISE. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. In proposito la circ. n. 25 del 6.03.2023 ha chiarito che le condizioni citate devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento. 

L’Ape Sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 e si incrementa il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno 63 anni e cinque mesi. Salta, inoltre, l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Si introduce l’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L’assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo massimo a 1.500 € lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni. 

Per i contributivi puri, cioè i soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995 viene eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi ma viene inserito un limite diversificato per accedere alla pensione a 64 anni e 20 anni di contributi. In particolare, si sale a 3 volte l’assegno sociale salvo si tratta di donne con figli nel quale caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c’è solo un figlio e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli. 

La pensione a 64 anni e 20 anni di contributi, inoltre, registra ulteriori strette: (i) L’assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo INPS (cioè, circa 2.840 € lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè, l’età di vecchiaia). Fino al 31 dicembre 23 non vi era tale limite. (ii) avrà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (oggi non prevista); iii) il requisito contributivo di 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita ISTAT, anche per quello anagrafico. 

13) Riscatto periodi non coperti da contribuzione (art. 1, commi 126-130) 

Con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 rientranti nel sistema contributivo integrale, la Legge di bilancio 2024 riconosce la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, e nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, periodi non coperti da contribuzione antecedenti al 1° gennaio 2024

La facoltà di riscatto è ammessa per i periodi non coperti da contribuzione presso forme pensionistiche obbligatorie, ivi comprese quelle delle Casse previdenziali dei liberi professionisti (cfr. circ. n. 106 del 25.07.2019). 

I relativi oneri, interamente deducibili, possono essere versati all’ente previdenziale in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili. La rateizzazione non può essere ammessa nel caso in cui i contributi riscattati debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione. Nel suo complesso la disciplina è identica a quella introdotta nel 2019 dal DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

14) Restrizioni alle compensazioni crediti INPS e INAIL (art. 1, commi 97) 

La Legge di bilancio introduce una serie di restrizione all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello apposito al fine di prevenire condotte illecite. 

Viene stabilito che l’utilizzo del credito INPS è possibile solo entro 15 giorni dal termine di invio della denuncia mensile UNIEMENS per la generalità dei datori di lavoro; a decorrere dalla data di scadenza del versamento dei contributi per i datori di lavoro agricoli o dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della denuncia annuale dei redditi per gli artigiani, commercianti e liberi professionisti. Per i crediti INAIL l’utilizzo è concesso a decorrere dalla loro registrazione presso l’Istituto. 

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  • Riforma Irpef. Decreto Legislativo 216/2023. 

Si segnala, inoltre, che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi 

Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 

  • fino a 28.000 €, 23%; 
  • oltre 28.000 € e fino a 50.000 €, 35%; 
  • oltre 50.000 €, 43%. 

Per l’anno 2024 viene previsto l’innalzamento ad € 1.955,00 della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000,00 euro. 

Per l’anno 2024, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore ad € 50.000,00 l’ammontare della detrazione lorda spettante ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR è diminuito di un importo pari ad € 260,00 delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione ai seguenti oneri: (i) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie; (ii) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi. 

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  • Super deduzione costo del lavoro. 

Il decreto legislativo congiunto alla legge di Bilancio introduce una svolta importante eliminando gli strumenti storici di decontribuzione per giovani (v. under 36) e donne svantaggiate. Questi vengono sostituiti da una super-deduzione sulle assunzioni a tempo indeterminato. 

La decontribuzione Sud è stata invece di recente confermata per ora fino al 30 giugno 2024 (vedi precedente nota), così come l’incentivo strutturale del 50% dei contributi per gli assunti under 30. 

In materia di lavoro viene quindi prevista una maggiorazione del costo (ordinario) ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Tale maggiorazione sarà pari al 20%, che potrà arrivare al 30% nel caso in cui l’assunzione sia effettuata nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:

  • lavoratori svantaggiati o con disabilità; 
  • donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea; 
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica; 
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; 
  • lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; 
  • soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza. 

L’incentivo – su cui ritorneremo, con apposita nota, dopo la prima circolare illustrativa – appare comunque soggetto alle seguenti condizioni. 

Chi può beneficiare dell’agevolazione 

L’agevolazione è limitata al 2024 e si applica solo a determinate categorie di contribuenti. Possono beneficiarne le imprese e i professionisti, inclusi titolari di reddito di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone e imprese individuali, nonché gli esercenti arti e professioni. Questa deduzione non si dovrebbe applicare all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap). 

Condizioni per accedere all’agevolazione 

Ci sono diverse condizioni che devono essere soddisfatte per poter usufruire di questa agevolazione: 

Nuove Assunzioni a Tempo Indeterminato: Prima di tutto, i contribuenti devono stipulare nuovi contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato nel corso del 2024. 

  • Aumento del Personale (incremento occupazionale netto): Il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 deve essere maggiore rispetto alla media dell’esercizio 2023. Questo calcolo tiene conto anche di eventuali diminuzioni nel caso di società controllate o collegate. 
  • Numero Totale dei Dipendenti: Inoltre, il numero totale dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) al 31 dicembre 2024 deve essere superiore a quello medio del 2023. In questo caso, non è necessario considerare le diminuzioni delle società del gruppo. 

Calcolo della Super Deduzione 

La super deduzione del 20% si dovrebbe calcolare applicando tale percentuale al minore dei seguenti due elementi: 

(a) Il costo totale dei neo-assunti nel 2024, che comprende stipendi, contributi e altre spese connesse, calcolato con le regole di imputazione temporale del datore di lavoro (competenza per le imprese e in contabilità ordinaria; cassa per i professionisti). 

(b) L’incremento del costo totale del personale iscritto a conto economico nell’esercizio 2024 rispetto al 2023. 

  • È importante notare che se l’elemento (b) è negativo, nessun beneficio fiscale si otterrà dalle nuove assunzioni. 

Ulteriori Agevolazioni per Categorie Svantaggiate

  • Se i neo-assunti appartengono a categorie particolarmente meritevoli di tutela, è prevista un’ulteriore maggiorazione del costo deducibile, fino a un ulteriore 10%. Tuttavia, non è ancora chiaro come questa maggiorazione opererà esattamente e se si sommerà al 20% o se incrementerà il costo iniziale prima di applicare il 20%. 

Compatibilità con altri incentivi 

  • Questa nuova misura sostituisce le precedenti decontribuzioni per giovani e donne, ma è cumulabile con le nuove agevolazioni per tutte le assunzioni al Sud. 

Fonti: Governo – Lavorosi.it- Ipsoa – Mementopiù 

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