Con l’ordinanza n. 12790 del 10.05.2024, la Cassazione afferma che la formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro può avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, con riconoscimento dell’emolumento previsto in caso di prestazioni straordinarie.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il provvedimento con cui il datore lo aveva collocato in aspettativa d’ufficio senza retribuzione per mancata partecipazione ai corsi sulla sicurezza sul lavoro.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che i corsi di formazione in questione era stati calendarizzati fuori dal normale orario di lavoro e con oneri economici a suo carico.
La Corte d’Appello rigetta la domanda, sul presupposto che il dipendente non poteva rifiutarsi di partecipare ai corsi tenutisi fuori dall’orario di lavoro, ma poteva al massimo esigere il pagamento dello straordinario.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la normativa impone al datore di organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l’orario di lavoro.
Per la sentenza, quest’ultima locuzione va letta in senso ampio: non è, infatti, riferita alle specifiche ore giornaliere di lavoro svolte da ciascun dipendente, ma è da intendersi come volta a precisare che il corso deve essere tenuto durante l’orario di lavoro, eventualmente straordinario.
Secondo i Giudici di legittimità, l’opposta soluzione finirebbe, altrimenti, per pregiudicare, o rendere comunque eccessivamente difficoltoso, l’adempimento dell’obbligo formativo da parte del datore di lavoro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità del provvedimento datoriale.
A cura di WST
29 maggio 2024